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venerdì 14 aprile 2017

I DIRITTI SI ESERCITANO, NON SI CONSUMANO


Al termine del percorso formativo compiuto, sono orgoglioso di poter comunicare l'avvio della mia attività di collaborazione/consulenza con Asso-Consum Piemonte per la tutela dei diritti di consumatori, utenti e cittadini, sulla scorta del Codice del Consumo.

Un'altra freccia al mio arco, per la tutela dei Vostri diritti !

sabato 8 aprile 2017

SE UN GENITORE SEPARATO CHIEDE DI TRASFERIRSI COI FIGLI: QUALI CRITERI DEVE UTILIZZARE IL GIUDICE

I contrasti fra genitori separati in merito al trasferimento di residenza dei figli impongono al giudice di fare delle precise valutazioni prima di decidere sull’istanza del genitore collocatario; ecco un elenco dettagliato dei criteri da seguire: possibile la revoca del provvedimento sull’affido e sulla collocazione della prole.

Al giorno d’oggi non è infrequente che in una famiglia si ponga, per uno o l’altro dei genitori, l’esigenza (spesso dettata da opportunità lavorative) di trasferirsi in un’altra città.
Quando la coppia è separata, la decisione viene assai spesso demandata al giudice: sono poche le coppie, infatti, che – se pur in regime di affido condiviso – riescono a gestire con senso di maturità e responsabilità simili circostanze e ad assumere di comune accordo le decisioni più rispondenti ai bisogni dei figli.
Il genitore è libero di trasferirsi ma …
A riguardo va da subito chiarito che nessun tribunale ha il potere di impedire al genitore di trasferire la propria residenza in un diverso comune; ogni cittadino ha infatti il diritto, costituzionalmente garantito, di muoversi liberamente e scegliere dove abitare al fine di realizzare le proprie aspirazioni sociali e lavorative.
Il problema che, al contrario, si pone quando ci sono dei figli è se egli possa attuare tale trasferimento insieme a loro (in sostanza se essi debbano rimanere collocati o affidati a quel genitore).
In altre parole il Tribunale, posto dinanzi ad un’istanza del genitore che coabita con la prole (quantomeno in modo prevalente) di cambio di residenza di quest’ultima (cosiddetta “rilocazione del figlio”) ben potrebbe decidere di modificare i precedenti provvedimenti e – pur senza poter impedire il trasferimento al genitore – collocare i figli presso l’altro genitore o anche (nei casi più gravi) affidarli in via esclusiva a quest’ultimo, se tale soluzione appaia garantire maggiormente gli interessi dei minori.
Sbaglia dunque quel genitore che, avendo già ottenuto un provvedimento del giudice di affidamento o collocamento della prole presso di sé, si ritenga libero di poter arbitrariamente attuare un cambio di residenza senza il consenso dell’ex.
In presenza di figli minori, infatti, il cambio di residenza deve essere sempre conosciuto ed approvato dall’altro genitore; in mancanza dovrà essere il giudice a decidere a seguito di una specifica istanza di modifica delle condizioni relative ai figli, e risultanti dal precedente provvedimento giudiziale.
Ove ciò non avvenga, l’allontanamento potrà essere punito:
- sia sul piano civile, il giudice potrà infatti modificare i provvedimenti in vigore e contestualmente ammonire il genitore inadempiente nonché disporre un risarcimento a suo carico e il pagamento di una sanzione amministrativa;
- sia sul piano penale, in quanto, ove sia posto in essere in modo arbitrario e tale da impedire la frequentazione del figlio con l’altro genitore, esso integra il grave reato di sottrazione di minore e persona incapace, anche quando sia compiuto col consenso del minore stesso.
A cosa deve mirare la decisione del giudice
Nel decidere sull’istanza di cambio di residenza del figlio minore, il giudice – pur disponendo di un’ampia discrezionalità – è tuttavia tenuto ad attenersi a specifici criteri, individuati e collaudati nella letteratura (nazionale ed internazionale) di settore riguardante la rilocazione a distanza dei figli, con la finalità di agevolare l’assunzione di provvedimenti che, nel rispetto della legge:
Ø perseguano l’esclusivo interesse morale e materiale della prole;
Ø garantiscano a quest’ultima il diritto a mantenere con entrambi i genitori un rapporto equilibrato e continuativo;
Ø permettano alla prole di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I criteri di valutazione del giudice
Ecco quali sono gli otto criteri a cui i giudici devono fare riferimento:
1. I motivi del trasferimento
Il giudice deve innanzitutto esaminare le ragioni che sono alla base del trasferimento del genitore presso cui sono collocati i figli (sia anche in modo prevalente): tali ragioni devono essere sostanziali e non basate (in via esclusiva) da occasioni lavorative più remunerative o dal fatto che il mutamento dell’ambiente sociale sia in grado di offrire all’adulto (e a lui soltanto) maggiore sicurezza rispetto a quella offerta dall’ambiente di attuale residenza.
Ad esempio, la richiesta di trasferimento da parte di una madre che non aveva come scopo quello di ottenere migliori chance economiche o anche di progressione in carriera a discapito del proprio ruolo genitoriale, bensì era basata sulla più radicale esigenza di garantirsi la stabilità lavorativa (poiché la donna, insegnante precaria, sarebbe entrata in ruolo definitivo).
2. Le garanzie di frequentazione genitore non collocatario/figli
Il magistrato, inoltre, deve valutare con quali tempi e modalità il genitore che intende attuare il trasferimento sia in grado di garantire la frequentazione tra il genitore non collocatario e la prole: essi -sottolinea la pronuncia - devono essere realisticamente fattibili e non costringere il genitore ad uno stravolgimento delle proprie abitudini di vita o anche ad affrontare sforzi economici insostenibili o comunque sproporzionati ai propri redditi.
Ad esempio nel caso di una non eccessiva distanza tra le due città potrebbe consentire la frequentazione della prole col genitore non collocatario - anziché per intervalli settimanali – per interi w.e. e periodi di festività scolastica.
3. La disponibilità del non collocatario a trasferirsi
D’altro canto, tuttavia, il giudice deve anche considerare la eventuale manifestata disponibilità dal genitore non collocatario anche al proprio trasferimento, con lo scopo di mantenere la propria funzione genitoriale.
4. Le possibilità che il minore conservi i rapporti i parenti
Ancora, il magistrato deve verificare in che modo il trasferimento possa salvaguardare e garantire le relazioni del figlio con le altre figure familiari e affettive di riferimento (zii, nonni, ecc.) che definiscono l’identità familiare del minore, preservando la memoria e riconoscibilità delle proprie origini geografiche, sociali e culturali.
Ad esempio è stato ritenuto possibile il trasferimento nell’ipotesi in cui esso avrebbe comportato per il minore la possibilità di maggiore frequentazione (fino ad allora sacrificata) dei nonni materni in quanto residenti nella città di rilocazione.
5. Le possibili ripercussioni sul minore
Altro criterio di riferimento (e strettamente connesso al quello riguardante le ragioni del trasferimento) è costituito dalla valutazione – anche in prospettiva – da parte del magistrato dei possibili effetti del trasferimento sul figlio in relazione al suo necessario bisogno di stabilità ambientale, emotiva, psicologica e di relazione: allo scopo, il giudice avrà il compito di valutare se la richiesta di trasferimento del genitore possa o meno essere definitiva o anche soggetta alle continue esigenze del genitore collocatario.
6. Il nuovo contesto sociale e familiare
Ancora, il giudice deve analizzare le caratteristiche dell’ambiente sociale e familiare in cui il genitore collocatario (o affidatario) vuole trasferirsi rispetto a quelle del luogo di attuale residenza: si pensi da un lato alla profonda diversità esistente tra una circoscritta realtà di paese e quella di una città metropolitana e dall’altro all’eventualità che il minore possa contare comunque nella nuova realtà su figure di riferimento.
Ad esempio, se il trasferimento non comporti un cambiamento radicale per la minore in quanto si tratti di due contesti sociali assai simili.
7. L’età dei figli
Ulteriore parametro di riferimento per il magistrato è costituito dall’età della prole. Tanto più piccolo è il figlio, infatti, tanto più facilmente rischia di venire compromessa la sua possibilità di mantenere un significativo legame con il genitore non collocatario; ciò specie quando l’età della prole non abbia ancora consentito di sviluppare un legame significativo con uno o con entrambi i genitori (si pensi ad un bambino in tenerissima età che necessita di un rapporto quotidiano e –potremmo dire – epidermico per creare un contatto effettivo con i genitori): dunque, il giudice dovrà concentrare la sua analisi non soltanto sulle qualità della rapporto già in atto, ma anche su quelle potenziali di suo sviluppo.
8. Le dichiarazioni del minore
Altro elemento di sostanziale importanza nella decisione in esame è rappresentato dalla volontà al trasferimento eventualmente espressa da minore in sede di ascolto:tanto più grande è il figlio, infatti, tanto più elevato potrà ritenersi il suo livello di maturazione e di sviluppo psicofisico.

Per un approfondimento in merito alle conseguenze civili e penali derivanti dal cambio di residenza attuato senza consenso del coniuge separato o del tribunale, rimandiamo a questo post: “Trasferimento di residenza coni figli dopo la separazione?”.