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domenica 25 giugno 2017

"PRONTO AVVOCATO" - SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE PER PMI

Sei titolare di una piccola o media impresa?
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giovedì 11 maggio 2017

MARKETING E COMUNICAZIONE NEGLI STUDI PROFESSIONALI


Un interessantissimo pomeriggio di formazione, presso l'aula "Master" della Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino, su un argomento di emergente attualità. Grazie al notaio Remo Bassetti ed alla società "Anima in corporation"

venerdì 14 aprile 2017

I DIRITTI SI ESERCITANO, NON SI CONSUMANO


Al termine del percorso formativo compiuto, sono orgoglioso di poter comunicare l'avvio della mia attività di collaborazione/consulenza con Asso-Consum Piemonte per la tutela dei diritti di consumatori, utenti e cittadini, sulla scorta del Codice del Consumo.

Un'altra freccia al mio arco, per la tutela dei Vostri diritti !

sabato 8 aprile 2017

SE UN GENITORE SEPARATO CHIEDE DI TRASFERIRSI COI FIGLI: QUALI CRITERI DEVE UTILIZZARE IL GIUDICE

I contrasti fra genitori separati in merito al trasferimento di residenza dei figli impongono al giudice di fare delle precise valutazioni prima di decidere sull’istanza del genitore collocatario; ecco un elenco dettagliato dei criteri da seguire: possibile la revoca del provvedimento sull’affido e sulla collocazione della prole.

Al giorno d’oggi non è infrequente che in una famiglia si ponga, per uno o l’altro dei genitori, l’esigenza (spesso dettata da opportunità lavorative) di trasferirsi in un’altra città.
Quando la coppia è separata, la decisione viene assai spesso demandata al giudice: sono poche le coppie, infatti, che – se pur in regime di affido condiviso – riescono a gestire con senso di maturità e responsabilità simili circostanze e ad assumere di comune accordo le decisioni più rispondenti ai bisogni dei figli.
Il genitore è libero di trasferirsi ma …
A riguardo va da subito chiarito che nessun tribunale ha il potere di impedire al genitore di trasferire la propria residenza in un diverso comune; ogni cittadino ha infatti il diritto, costituzionalmente garantito, di muoversi liberamente e scegliere dove abitare al fine di realizzare le proprie aspirazioni sociali e lavorative.
Il problema che, al contrario, si pone quando ci sono dei figli è se egli possa attuare tale trasferimento insieme a loro (in sostanza se essi debbano rimanere collocati o affidati a quel genitore).
In altre parole il Tribunale, posto dinanzi ad un’istanza del genitore che coabita con la prole (quantomeno in modo prevalente) di cambio di residenza di quest’ultima (cosiddetta “rilocazione del figlio”) ben potrebbe decidere di modificare i precedenti provvedimenti e – pur senza poter impedire il trasferimento al genitore – collocare i figli presso l’altro genitore o anche (nei casi più gravi) affidarli in via esclusiva a quest’ultimo, se tale soluzione appaia garantire maggiormente gli interessi dei minori.
Sbaglia dunque quel genitore che, avendo già ottenuto un provvedimento del giudice di affidamento o collocamento della prole presso di sé, si ritenga libero di poter arbitrariamente attuare un cambio di residenza senza il consenso dell’ex.
In presenza di figli minori, infatti, il cambio di residenza deve essere sempre conosciuto ed approvato dall’altro genitore; in mancanza dovrà essere il giudice a decidere a seguito di una specifica istanza di modifica delle condizioni relative ai figli, e risultanti dal precedente provvedimento giudiziale.
Ove ciò non avvenga, l’allontanamento potrà essere punito:
- sia sul piano civile, il giudice potrà infatti modificare i provvedimenti in vigore e contestualmente ammonire il genitore inadempiente nonché disporre un risarcimento a suo carico e il pagamento di una sanzione amministrativa;
- sia sul piano penale, in quanto, ove sia posto in essere in modo arbitrario e tale da impedire la frequentazione del figlio con l’altro genitore, esso integra il grave reato di sottrazione di minore e persona incapace, anche quando sia compiuto col consenso del minore stesso.
A cosa deve mirare la decisione del giudice
Nel decidere sull’istanza di cambio di residenza del figlio minore, il giudice – pur disponendo di un’ampia discrezionalità – è tuttavia tenuto ad attenersi a specifici criteri, individuati e collaudati nella letteratura (nazionale ed internazionale) di settore riguardante la rilocazione a distanza dei figli, con la finalità di agevolare l’assunzione di provvedimenti che, nel rispetto della legge:
Ø perseguano l’esclusivo interesse morale e materiale della prole;
Ø garantiscano a quest’ultima il diritto a mantenere con entrambi i genitori un rapporto equilibrato e continuativo;
Ø permettano alla prole di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I criteri di valutazione del giudice
Ecco quali sono gli otto criteri a cui i giudici devono fare riferimento:
1. I motivi del trasferimento
Il giudice deve innanzitutto esaminare le ragioni che sono alla base del trasferimento del genitore presso cui sono collocati i figli (sia anche in modo prevalente): tali ragioni devono essere sostanziali e non basate (in via esclusiva) da occasioni lavorative più remunerative o dal fatto che il mutamento dell’ambiente sociale sia in grado di offrire all’adulto (e a lui soltanto) maggiore sicurezza rispetto a quella offerta dall’ambiente di attuale residenza.
Ad esempio, la richiesta di trasferimento da parte di una madre che non aveva come scopo quello di ottenere migliori chance economiche o anche di progressione in carriera a discapito del proprio ruolo genitoriale, bensì era basata sulla più radicale esigenza di garantirsi la stabilità lavorativa (poiché la donna, insegnante precaria, sarebbe entrata in ruolo definitivo).
2. Le garanzie di frequentazione genitore non collocatario/figli
Il magistrato, inoltre, deve valutare con quali tempi e modalità il genitore che intende attuare il trasferimento sia in grado di garantire la frequentazione tra il genitore non collocatario e la prole: essi -sottolinea la pronuncia - devono essere realisticamente fattibili e non costringere il genitore ad uno stravolgimento delle proprie abitudini di vita o anche ad affrontare sforzi economici insostenibili o comunque sproporzionati ai propri redditi.
Ad esempio nel caso di una non eccessiva distanza tra le due città potrebbe consentire la frequentazione della prole col genitore non collocatario - anziché per intervalli settimanali – per interi w.e. e periodi di festività scolastica.
3. La disponibilità del non collocatario a trasferirsi
D’altro canto, tuttavia, il giudice deve anche considerare la eventuale manifestata disponibilità dal genitore non collocatario anche al proprio trasferimento, con lo scopo di mantenere la propria funzione genitoriale.
4. Le possibilità che il minore conservi i rapporti i parenti
Ancora, il magistrato deve verificare in che modo il trasferimento possa salvaguardare e garantire le relazioni del figlio con le altre figure familiari e affettive di riferimento (zii, nonni, ecc.) che definiscono l’identità familiare del minore, preservando la memoria e riconoscibilità delle proprie origini geografiche, sociali e culturali.
Ad esempio è stato ritenuto possibile il trasferimento nell’ipotesi in cui esso avrebbe comportato per il minore la possibilità di maggiore frequentazione (fino ad allora sacrificata) dei nonni materni in quanto residenti nella città di rilocazione.
5. Le possibili ripercussioni sul minore
Altro criterio di riferimento (e strettamente connesso al quello riguardante le ragioni del trasferimento) è costituito dalla valutazione – anche in prospettiva – da parte del magistrato dei possibili effetti del trasferimento sul figlio in relazione al suo necessario bisogno di stabilità ambientale, emotiva, psicologica e di relazione: allo scopo, il giudice avrà il compito di valutare se la richiesta di trasferimento del genitore possa o meno essere definitiva o anche soggetta alle continue esigenze del genitore collocatario.
6. Il nuovo contesto sociale e familiare
Ancora, il giudice deve analizzare le caratteristiche dell’ambiente sociale e familiare in cui il genitore collocatario (o affidatario) vuole trasferirsi rispetto a quelle del luogo di attuale residenza: si pensi da un lato alla profonda diversità esistente tra una circoscritta realtà di paese e quella di una città metropolitana e dall’altro all’eventualità che il minore possa contare comunque nella nuova realtà su figure di riferimento.
Ad esempio, se il trasferimento non comporti un cambiamento radicale per la minore in quanto si tratti di due contesti sociali assai simili.
7. L’età dei figli
Ulteriore parametro di riferimento per il magistrato è costituito dall’età della prole. Tanto più piccolo è il figlio, infatti, tanto più facilmente rischia di venire compromessa la sua possibilità di mantenere un significativo legame con il genitore non collocatario; ciò specie quando l’età della prole non abbia ancora consentito di sviluppare un legame significativo con uno o con entrambi i genitori (si pensi ad un bambino in tenerissima età che necessita di un rapporto quotidiano e –potremmo dire – epidermico per creare un contatto effettivo con i genitori): dunque, il giudice dovrà concentrare la sua analisi non soltanto sulle qualità della rapporto già in atto, ma anche su quelle potenziali di suo sviluppo.
8. Le dichiarazioni del minore
Altro elemento di sostanziale importanza nella decisione in esame è rappresentato dalla volontà al trasferimento eventualmente espressa da minore in sede di ascolto:tanto più grande è il figlio, infatti, tanto più elevato potrà ritenersi il suo livello di maturazione e di sviluppo psicofisico.

Per un approfondimento in merito alle conseguenze civili e penali derivanti dal cambio di residenza attuato senza consenso del coniuge separato o del tribunale, rimandiamo a questo post: “Trasferimento di residenza coni figli dopo la separazione?”.

venerdì 17 febbraio 2017

TRASFERIMENTO DI RESIDENZA CON I FIGLI DOPO LA SEPARAZIONE

Cambio di residenza del genitore separato insieme alla prole che abita con lui: quale la procedura se l’altro genitore non lo approva? Conseguenze civili e penali derivanti dal cambio di residenza attuato senza consenso dell’ex o del tribunale.

Quando da una relazione nascono dei figli, la separazione della coppia è molto spesso fonte di contrasti legati al luogo in cui i minori resteranno ad abitare. Non di rado, ulteriori conflitti scaturiscono dalla necessità del genitore collocatario (affidatario) della prole di trasferire la propria residenza in luogo diverso da quello stabilito nella separazione e magari lontano dal luogo di residenza del genitore non collocatario.
Spesso le motivazioni del trasferimento sono legate al bisogno di ritornare nella propria città d’origine per poter godere del maggior sostegno da parte della famiglia oppure sono connesse ad una proposta di lavoro che consentirebbe al genitore di realizzarsi anche sul piano professionale.
Il trasferimento insieme al figlio è lecito?
Che il cambio di residenza sia dettato da una necessità effettiva o da un semplice desiderio poco importa; ogni cittadino ha, infatti, il pieno diritto (garantito dalla nostra Costituzione) di libera circolazione e di scelta del luogo di residenza con lo scopo di realizzare le proprie aspirazioni lavorative e sociali, senza poter subire limitazioni da parte dell’autorità giudiziaria (fatta eccezione per quelle legate a motivi sanitari e di sicurezza).
Tale piena libertà, tuttavia, incontra dei limiti nel caso del genitore collocatario che intenda attuare il proprio trasferimento insieme ai figli. Il cambio di residenza del minore (anche detto “rilocazione”), appartiene, infatti, a quelle decisioni di maggior interesse che i genitori hanno il dovere di assumere di comune accordo proprio al fine di salvaguardare il benessere della prole.
I giudici hanno più volte sottolineato che “dovere primario di un buon genitore affidatario e/o collocatario è quello di non allontanare il figlio dall’altra figura genitoriale, quali che siano state le ragioni del fallimento del matrimonio.
Quando occorre l’accordo dei genitori?
Nel caso in cui un genitore, senza aver ottenuto il consenso dell’altro, trasferisca altrove la residenza insieme al figlio minore, egli viola perciò quelli che sono principi fondamentali in materia di affidamento, compiendo un atto illegittimo.
Ciò vale sia nel caso di affido condiviso che di affido esclusivo, in quanto, anche in tale secondo caso, i genitori hanno il dovere di adottare insieme le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quella della residenza abituale.
Come fare se l’altro genitore non da il consenso al cambio di residenza?
Nel caso in cui, pertanto, l’altro genitore non approvi la scelta dell’ex di trasferirsi, l’interessato dovrà presentare una specifica domanda al giudice del luogo di residenza abituale del figlio al fine di ottenere l’autorizzazione alla rilocazione del minore tramite la modifica delle condizioni della separazione, del divorzio o dei provvedimenti assunti riguardo a minori nati fuori dal matrimonio.
La medesima domanda potrà essere presentata anche dal genitore che, conoscendo l’intenzione dell’ex di attuare il cambio di residenza del figlio, voglia appunto impedirlo.
Ciascun genitore potrà ovviamente opporsi a tale richiesta motivando le ragioni del dissenso.
Il tribunale dovrà decidere compiendo una serie di valutazioni finalizzate ad assumere la soluzione più rispondente all’interesse del fanciullo.
A tal fine, il giudice dovrà ascoltare entrambi i genitori nella ricerca di una soluzione consensuale della questione. Ove questa non venga raggiunta, il giudice potrà nominare un esperto (generalmente uno psicologo) affinché, dopo aver ascoltato il minore (generalmente sopra i 12 anni), rediga una relazione indicando la soluzione, a suo avviso, più adeguata al caso.
Nell’assumere la sua decisione, il giudice, inoltre, dovrà compiere una serie di valutazioni meglio descritte in questo post: “Se un genitore chiede ditrasferirsi coi figli: quali criteri deve utilizzare il giudice?”.
Conseguenze sotto il profilo civile
Se però il trasferimento sia comunque attuato, il genitore che sia stato forzatamente allontanato dal figlio potrà rivolgersi al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché assuma gli opportuni provvedimenti a riguardo.
Come abbiamo detto poco sopra, l’allontanamento arbitrario costituisce una grave violazione a principi fondamentali in materia di affidamento, in conseguenza della quale il giudice potrà decidere di:
Ø modificare i provvedimenti in vigore, anche tramite un’inversione dell’affidamento e/o collocamento dei figli (in favore del genitore ingiustamente allontanato dalla prole) e, nei casi più gravi dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale;
Ø ammonire il genitore inadempiente;
Ø disporre a carico di quest’ultimo un risarcimento sia nei confronti del genitore leso che della prole;
Ø sanzionare il genitore con un’ammenda.
Conseguenze sotto il profilo penale
Ci sono poi situazioni in cui il trasferimento di residenza, attuato da uno dei due genitori (in genere, ma non necessariamente, quello presso cui sono collocati i figli in modo prevalente) in modo arbitrario (se non a volte anche in modo ingannevole) può essere punito dalla legge penale.
Nell’ambito dei delitti contro l’assistenza familiare, infatti, il codice penale disciplina una serie di figure di reato che si caratterizzano proprio per la condotta della sottrazione di minore al genitore che ne esercita la responsabilità genitoriale (entrambi, quindi, nei casi più frequenti in cui l’affido è condiviso).
Le norme, nello specifico puniscono chiunque (e quindi anche uno dei genitori) sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità su quest’ultimo.
La legge, infatti, vuole tutelare da un lato il diritto del genitore alla libera e piena esplicazione della funzione genitoriale e dall’altro quello della prole a veder garantito il suo interesse a ricevere le cure e l’educazione da parte di entrambi i genitori.
Dunque, affinché la sottrazione del minore sia punita non rileva tanto il fatto che l’altro genitore sia stato o meno avvertito del trasferimento ma che, nella pratica, egli sia posto nella condizione di non poter esercitare appieno il proprio ruolo genitoriale a causa della distanza che si frappone tra lui e il figlio.
È sufficiente comunicare all’ex la nuova residenza?
Ciò detto, pare evidente che la mera “comunicazione” del cambio di residenza al genitore non collocatario (di cui all’art. 337 sexies cod. civ.) debba intendersi riferita unicamente ai cambi di residenza (o domicilio) nell’ambito dello stesso comune o, in ogni caso, a distanze tali da non interferire sulla possibilità dell’altro genitore di partecipare pienamente alla vita dei figli.
Ove ciò non avvenga e il genitore attui un trasferimento del tutto arbitrario, l’altro avrà pieno diritto di rivolgersi al giudice come sopra indicato.
Il consiglio rimane in ogni caso quello di segnalare all’altro genitore – in spirito di reciproca collaborazione e nel primario interesse dei minori – le subentrate esigenze sempre prima di attuare il cambio di residenza.