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mercoledì 13 settembre 2017
domenica 25 giugno 2017
"PRONTO AVVOCATO" - SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE PER PMI
Sei titolare di una piccola o media impresa?
Sei stufo di arrovellarti per questioni giuridiche che ti distolgono dal tuo lavoro?
Vorresti un legale sempre al tuo fianco, per decidere nel modo migliore come affrontare i problemi?
Il servizio di consulenza "Pronto Avvocato" è pensato per te!
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giovedì 11 maggio 2017
MARKETING E COMUNICAZIONE NEGLI STUDI PROFESSIONALI
Un interessantissimo pomeriggio di formazione, presso l'aula "Master" della Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino, su un argomento di emergente attualità. Grazie al notaio Remo Bassetti ed alla società "Anima in corporation"
lunedì 8 maggio 2017
sabato 29 aprile 2017
mercoledì 26 aprile 2017
martedì 18 aprile 2017
venerdì 14 aprile 2017
I DIRITTI SI ESERCITANO, NON SI CONSUMANO
Al termine del percorso formativo compiuto, sono orgoglioso di poter comunicare l'avvio della mia attività di collaborazione/consulenza con Asso-Consum Piemonte per la tutela dei diritti di consumatori, utenti e cittadini, sulla scorta del Codice del Consumo.
Un'altra freccia al mio arco, per la tutela dei Vostri diritti !
sabato 8 aprile 2017
SE UN GENITORE SEPARATO CHIEDE DI TRASFERIRSI COI FIGLI: QUALI CRITERI DEVE UTILIZZARE IL GIUDICE
I contrasti fra genitori separati in merito al
trasferimento di residenza dei figli impongono al giudice di fare delle precise
valutazioni prima di decidere sull’istanza del genitore collocatario; ecco un
elenco dettagliato dei criteri da seguire: possibile la revoca del
provvedimento sull’affido e sulla collocazione della prole.
Al giorno d’oggi non è infrequente che in una famiglia si ponga,
per uno o l’altro dei genitori, l’esigenza (spesso dettata da opportunità
lavorative) di trasferirsi in un’altra città.
Quando la coppia è separata, la decisione viene assai spesso
demandata al giudice: sono poche le coppie, infatti, che – se pur in regime di
affido condiviso – riescono a gestire con senso di maturità e responsabilità
simili circostanze e ad assumere di comune accordo le decisioni più rispondenti
ai bisogni dei figli.
Il genitore è libero di trasferirsi ma …
A riguardo va da subito chiarito che nessun tribunale ha il
potere di impedire al genitore di trasferire la propria residenza in un diverso
comune; ogni cittadino ha infatti il diritto,
costituzionalmente garantito, di muoversi liberamente e scegliere dove abitare
al fine di realizzare le proprie aspirazioni sociali e lavorative.
Il problema che, al contrario, si pone quando ci sono dei figli
è se egli possa attuare tale trasferimento insieme a loro (in sostanza se essi
debbano rimanere collocati o affidati a quel genitore).
In altre parole il Tribunale, posto dinanzi ad un’istanza del
genitore che coabita con la prole (quantomeno in modo prevalente) di cambio di
residenza di quest’ultima (cosiddetta “rilocazione del figlio”) ben
potrebbe decidere di modificare i precedenti provvedimenti e – pur senza poter
impedire il trasferimento al genitore – collocare i figli presso l’altro genitore o
anche (nei casi più gravi) affidarli in via esclusiva a
quest’ultimo, se tale soluzione appaia garantire maggiormente gli interessi dei
minori.
Sbaglia dunque quel genitore che, avendo già ottenuto un
provvedimento del giudice di affidamento o collocamento della prole presso di
sé, si ritenga libero di poter arbitrariamente attuare un cambio di residenza
senza il consenso dell’ex.
In presenza di figli minori, infatti, il cambio di residenza
deve essere sempre conosciuto ed approvato dall’altro genitore; in mancanza dovrà
essere il giudice a decidere a seguito di una specifica istanza di modifica
delle condizioni relative ai figli, e risultanti dal precedente provvedimento
giudiziale.
Ove ciò non avvenga, l’allontanamento potrà essere punito:
- sia sul piano civile,
il giudice potrà infatti modificare i provvedimenti in vigore e contestualmente
ammonire il genitore inadempiente nonché disporre un risarcimento a suo carico
e il pagamento di una sanzione amministrativa;
- sia sul piano penale,
in quanto, ove sia posto in essere in modo arbitrario e tale da impedire la
frequentazione del figlio con l’altro genitore, esso integra il grave reato
di sottrazione di minore e persona incapace, anche
quando sia compiuto col consenso del minore stesso.
A cosa deve mirare la decisione del giudice
Nel decidere sull’istanza di cambio di residenza del figlio
minore, il giudice – pur disponendo di un’ampia discrezionalità – è tuttavia
tenuto ad attenersi a specifici criteri,
individuati e collaudati nella letteratura (nazionale ed internazionale) di
settore riguardante la rilocazione a distanza dei figli, con la finalità di
agevolare l’assunzione di provvedimenti che, nel rispetto della legge:
Ø
perseguano l’esclusivo
interesse morale e materiale della
prole;
Ø
garantiscano a quest’ultima il
diritto a mantenere con entrambi i genitori un rapporto equilibrato e continuativo;
Ø
permettano alla prole di conservare
rapporti significativi con
i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I criteri di valutazione del giudice
Ecco
quali sono gli otto criteri a
cui i giudici devono fare riferimento:
1. I motivi del trasferimento
Il giudice deve innanzitutto esaminare le ragioni
che sono alla base del trasferimento del genitore presso cui
sono collocati i figli (sia anche in modo prevalente): tali ragioni devono
essere sostanziali e non basate (in via esclusiva) da occasioni lavorative più
remunerative o dal fatto che il mutamento dell’ambiente sociale sia in grado di
offrire all’adulto (e a lui soltanto) maggiore sicurezza rispetto a quella offerta
dall’ambiente di attuale residenza.
Ad esempio,
la richiesta di trasferimento da parte di una madre che non aveva come scopo
quello di ottenere migliori chance economiche o anche di progressione in
carriera a discapito del proprio ruolo genitoriale, bensì era basata sulla più
radicale esigenza di garantirsi la stabilità lavorativa (poiché la donna, insegnante precaria,
sarebbe entrata in ruolo definitivo).
2. Le garanzie di frequentazione genitore non collocatario/figli
Il magistrato, inoltre, deve valutare con quali tempi e
modalità il genitore
che intende attuare il trasferimento sia in grado di garantire la frequentazione
tra il genitore non collocatario e la prole: essi -sottolinea
la pronuncia - devono essere realisticamente fattibili e non costringere il
genitore ad uno stravolgimento delle proprie abitudini di vita o anche ad
affrontare sforzi economici insostenibili o comunque sproporzionati ai propri
redditi.
Ad
esempio nel caso di una non eccessiva distanza tra le due città potrebbe
consentire la frequentazione della prole col genitore non collocatario - anziché
per intervalli settimanali – per interi w.e. e periodi di festività scolastica.
3. La disponibilità del non collocatario a trasferirsi
D’altro
canto, tuttavia, il giudice deve anche considerare la eventuale manifestata disponibilità
dal genitore non collocatario anche al proprio trasferimento,
con lo scopo di mantenere la propria funzione genitoriale.
4. Le possibilità che il minore conservi i rapporti i parenti
Ancora, il magistrato deve verificare in che modo il
trasferimento possa salvaguardare e garantire le relazioni del
figlio con le altre figure familiari e affettive di riferimento (zii,
nonni, ecc.) che definiscono l’identità familiare del minore, preservando la
memoria e riconoscibilità delle proprie origini geografiche, sociali e
culturali.
Ad
esempio è stato ritenuto possibile il trasferimento nell’ipotesi in cui esso avrebbe
comportato per il minore la possibilità di maggiore frequentazione (fino ad
allora sacrificata) dei nonni materni in quanto residenti nella città di
rilocazione.
5. Le possibili ripercussioni sul minore
Altro
criterio di riferimento (e strettamente connesso al quello riguardante le
ragioni del trasferimento) è costituito dalla valutazione – anche in prospettiva
– da parte del magistrato dei possibili effetti del trasferimento sul figlio in relazione al suo necessario bisogno di
stabilità ambientale, emotiva, psicologica e di relazione: allo scopo, il
giudice avrà il compito di valutare se la richiesta di trasferimento del
genitore possa o meno essere definitiva o anche soggetta alle continue esigenze
del genitore collocatario.
6. Il nuovo contesto sociale e familiare
Ancora, il giudice deve analizzare le caratteristiche
dell’ambiente sociale e familiare in cui il genitore collocatario (o
affidatario) vuole trasferirsi rispetto a quelle del luogo di attuale
residenza: si pensi da un lato alla profonda diversità esistente tra una
circoscritta realtà di paese e quella di una città metropolitana e dall’altro
all’eventualità che il minore possa contare comunque nella nuova realtà su
figure di riferimento.
Ad
esempio, se il trasferimento non comporti un cambiamento radicale per la minore
in quanto si tratti di due contesti sociali assai simili.
7. L’età dei figli
Ulteriore
parametro di riferimento per il magistrato è costituito dall’età della
prole. Tanto più piccolo è il figlio, infatti, tanto più
facilmente rischia di venire compromessa la sua possibilità di mantenere un
significativo legame con il genitore non collocatario; ciò specie quando l’età
della prole non abbia ancora consentito di sviluppare un legame significativo
con uno o con entrambi i genitori (si pensi ad un bambino in tenerissima età
che necessita di un rapporto quotidiano e –potremmo dire – epidermico per
creare un contatto effettivo con i genitori): dunque, il giudice dovrà
concentrare la sua analisi non soltanto sulle qualità della rapporto già in
atto, ma anche su quelle potenziali di suo sviluppo.
8. Le dichiarazioni del minore
Altro
elemento di sostanziale importanza nella decisione in esame è rappresentato
dalla volontà al trasferimento eventualmente espressa da minore in sede di ascolto:tanto
più grande è il figlio, infatti, tanto più elevato potrà ritenersi il suo
livello di maturazione e di sviluppo psicofisico.
Per
un approfondimento in merito alle conseguenze civili e penali derivanti dal
cambio di residenza attuato senza consenso del coniuge separato o del tribunale,
rimandiamo a questo post: “Trasferimento di residenza coni figli dopo la separazione?”.
venerdì 17 febbraio 2017
TRASFERIMENTO DI RESIDENZA CON I FIGLI DOPO LA SEPARAZIONE
Cambio di residenza
del genitore separato insieme alla prole che abita con lui: quale la procedura
se l’altro genitore non lo approva? Conseguenze civili e penali derivanti dal
cambio di residenza attuato senza consenso dell’ex o del tribunale.
Quando
da una relazione nascono dei figli, la separazione della coppia è molto spesso
fonte di contrasti legati al luogo in
cui i minori resteranno ad abitare. Non di rado, ulteriori
conflitti scaturiscono dalla necessità del genitore collocatario (affidatario)
della prole di trasferire la propria residenza in luogo diverso da quello
stabilito nella separazione e magari lontano dal luogo di residenza del
genitore non collocatario.
Spesso
le motivazioni del trasferimento sono legate al bisogno di ritornare nella
propria città d’origine per poter godere del maggior sostegno da parte della
famiglia oppure sono connesse ad una proposta di lavoro che consentirebbe al
genitore di realizzarsi anche sul piano professionale.
Il
trasferimento insieme al figlio è lecito?
Che
il cambio di residenza sia dettato da una necessità effettiva o da un semplice
desiderio poco importa; ogni cittadino ha, infatti, il pieno diritto (garantito
dalla nostra Costituzione) di libera circolazione e di scelta del luogo di
residenza con lo scopo di realizzare le proprie aspirazioni lavorative e
sociali, senza poter subire limitazioni da parte dell’autorità giudiziaria
(fatta eccezione per quelle legate a motivi sanitari e di sicurezza).
Tale
piena libertà, tuttavia, incontra dei limiti nel caso del genitore collocatario
che intenda attuare il proprio trasferimento insieme ai figli. Il cambio di
residenza del minore (anche detto “rilocazione”), appartiene, infatti, a quelle
decisioni
di maggior interesse che
i genitori hanno il dovere di assumere di comune accordo proprio al fine di
salvaguardare il benessere della prole.
I
giudici hanno più volte sottolineato che “dovere primario di un buon genitore
affidatario e/o collocatario è quello di non allontanare il figlio dall’altra figura
genitoriale, quali che siano state le ragioni del fallimento
del matrimonio.
Quando
occorre l’accordo dei genitori?
Nel caso in cui
un genitore, senza aver ottenuto il consenso dell’altro, trasferisca altrove la
residenza insieme al figlio minore, egli viola perciò quelli che sono principi
fondamentali in materia di affidamento, compiendo un atto
illegittimo.
Ciò
vale sia nel caso di affido condiviso che di affido
esclusivo, in quanto, anche in tale secondo caso, i genitori
hanno il dovere di adottare insieme le decisioni di maggiore interesse per i
figli, tra cui quella della residenza abituale.
Come
fare se l’altro genitore non da il consenso al cambio di residenza?
Nel
caso in cui, pertanto, l’altro genitore non approvi la scelta dell’ex di
trasferirsi, l’interessato dovrà presentare una specifica domanda al giudice
del luogo di residenza abituale del figlio al fine di ottenere
l’autorizzazione alla rilocazione del minore tramite la modifica delle
condizioni della separazione, del divorzio o dei provvedimenti assunti riguardo
a minori nati fuori dal matrimonio.
La
medesima domanda potrà essere presentata anche dal genitore che, conoscendo
l’intenzione dell’ex di attuare il cambio di residenza del figlio, voglia appunto
impedirlo.
Ciascun
genitore potrà ovviamente opporsi a tale richiesta motivando le ragioni del
dissenso.
Il
tribunale dovrà decidere compiendo una serie di valutazioni finalizzate ad
assumere la soluzione più rispondente all’interesse del fanciullo.
A
tal fine, il giudice dovrà ascoltare entrambi i genitori nella ricerca di una soluzione consensuale
della questione. Ove questa non venga raggiunta, il giudice potrà nominare
un esperto (generalmente
uno psicologo) affinché, dopo aver ascoltato il minore
(generalmente sopra i 12 anni), rediga una relazione indicando la soluzione, a
suo avviso, più adeguata al caso.
Nell’assumere
la sua decisione, il giudice, inoltre, dovrà compiere una serie di valutazioni
meglio descritte in questo post: “Se un genitore chiede ditrasferirsi coi figli: quali criteri deve utilizzare il giudice?”.
Conseguenze
sotto il profilo civile
Se
però il trasferimento sia comunque attuato, il genitore che sia stato
forzatamente allontanato dal figlio potrà rivolgersi al giudice del luogo di
residenza abituale del minore affinché assuma gli opportuni provvedimenti a
riguardo.
Come
abbiamo detto poco sopra, l’allontanamento arbitrario costituisce una grave violazione
a principi
fondamentali in materia di affidamento, in conseguenza della
quale il giudice potrà decidere di:
Ø
modificare i provvedimenti in vigore, anche
tramite un’inversione dell’affidamento e/o collocamento dei figli (in favore del genitore
ingiustamente allontanato dalla prole) e, nei casi più gravi dichiarare la
decadenza dalla responsabilità genitoriale;
Ø
ammonire il
genitore inadempiente;
Ø
disporre a carico di quest’ultimo un risarcimento sia nei confronti del genitore leso che
della prole;
Ø
sanzionare il genitore con un’ammenda.
Conseguenze
sotto il profilo penale
Ci
sono poi situazioni in cui il trasferimento di residenza, attuato da uno dei
due genitori (in genere, ma non necessariamente, quello presso cui sono
collocati i figli in modo prevalente) in modo arbitrario (se non a volte anche
in modo ingannevole) può essere punito dalla legge penale.
Nell’ambito
dei delitti contro l’assistenza familiare, infatti, il codice penale disciplina
una serie di figure di reato che si caratterizzano proprio per la condotta
della sottrazione di minore al genitore che ne esercita la responsabilità
genitoriale (entrambi,
quindi, nei casi più frequenti in cui l’affido è condiviso).
Le
norme, nello specifico puniscono chiunque (e quindi anche uno dei genitori)
sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità su quest’ultimo.
La
legge, infatti, vuole tutelare da un lato il diritto del genitore alla libera e
piena esplicazione della funzione genitoriale e dall’altro quello della prole a
veder garantito il suo interesse a ricevere le cure e l’educazione da parte di
entrambi i genitori.
Dunque,
affinché la sottrazione del minore sia punita non rileva tanto il fatto che l’altro genitore sia
stato o meno avvertito del trasferimento ma che, nella pratica, egli sia posto
nella condizione di non poter esercitare appieno il proprio ruolo genitoriale a causa della distanza che si frappone tra
lui e il figlio.
È
sufficiente comunicare all’ex la nuova residenza?
Ciò
detto, pare evidente che la mera “comunicazione” del cambio di residenza al
genitore non collocatario (di cui all’art. 337 sexies cod. civ.) debba
intendersi riferita unicamente ai cambi di residenza (o domicilio) nell’ambito
dello stesso comune o,
in ogni caso, a distanze tali da non interferire sulla possibilità dell’altro
genitore di partecipare pienamente alla vita dei figli.
Ove
ciò non avvenga e il genitore attui un trasferimento del tutto arbitrario,
l’altro avrà pieno diritto di rivolgersi al giudice come sopra indicato.
Il consiglio
rimane in ogni caso quello di segnalare all’altro genitore – in spirito di
reciproca collaborazione e nel primario interesse dei minori – le subentrate
esigenze sempre prima di
attuare il cambio di residenza.
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