Cambio di residenza
del genitore separato insieme alla prole che abita con lui: quale la procedura
se l’altro genitore non lo approva? Conseguenze civili e penali derivanti dal
cambio di residenza attuato senza consenso dell’ex o del tribunale.
Quando
da una relazione nascono dei figli, la separazione della coppia è molto spesso
fonte di contrasti legati al luogo in
cui i minori resteranno ad abitare. Non di rado, ulteriori
conflitti scaturiscono dalla necessità del genitore collocatario (affidatario)
della prole di trasferire la propria residenza in luogo diverso da quello
stabilito nella separazione e magari lontano dal luogo di residenza del
genitore non collocatario.
Spesso
le motivazioni del trasferimento sono legate al bisogno di ritornare nella
propria città d’origine per poter godere del maggior sostegno da parte della
famiglia oppure sono connesse ad una proposta di lavoro che consentirebbe al
genitore di realizzarsi anche sul piano professionale.
Il
trasferimento insieme al figlio è lecito?
Che
il cambio di residenza sia dettato da una necessità effettiva o da un semplice
desiderio poco importa; ogni cittadino ha, infatti, il pieno diritto (garantito
dalla nostra Costituzione) di libera circolazione e di scelta del luogo di
residenza con lo scopo di realizzare le proprie aspirazioni lavorative e
sociali, senza poter subire limitazioni da parte dell’autorità giudiziaria
(fatta eccezione per quelle legate a motivi sanitari e di sicurezza).
Tale
piena libertà, tuttavia, incontra dei limiti nel caso del genitore collocatario
che intenda attuare il proprio trasferimento insieme ai figli. Il cambio di
residenza del minore (anche detto “rilocazione”), appartiene, infatti, a quelle
decisioni
di maggior interesse che
i genitori hanno il dovere di assumere di comune accordo proprio al fine di
salvaguardare il benessere della prole.
I
giudici hanno più volte sottolineato che “dovere primario di un buon genitore
affidatario e/o collocatario è quello di non allontanare il figlio dall’altra figura
genitoriale, quali che siano state le ragioni del fallimento
del matrimonio.
Quando
occorre l’accordo dei genitori?
Nel caso in cui
un genitore, senza aver ottenuto il consenso dell’altro, trasferisca altrove la
residenza insieme al figlio minore, egli viola perciò quelli che sono principi
fondamentali in materia di affidamento, compiendo un atto
illegittimo.
Ciò
vale sia nel caso di affido condiviso che di affido
esclusivo, in quanto, anche in tale secondo caso, i genitori
hanno il dovere di adottare insieme le decisioni di maggiore interesse per i
figli, tra cui quella della residenza abituale.
Come
fare se l’altro genitore non da il consenso al cambio di residenza?
Nel
caso in cui, pertanto, l’altro genitore non approvi la scelta dell’ex di
trasferirsi, l’interessato dovrà presentare una specifica domanda al giudice
del luogo di residenza abituale del figlio al fine di ottenere
l’autorizzazione alla rilocazione del minore tramite la modifica delle
condizioni della separazione, del divorzio o dei provvedimenti assunti riguardo
a minori nati fuori dal matrimonio.
La
medesima domanda potrà essere presentata anche dal genitore che, conoscendo
l’intenzione dell’ex di attuare il cambio di residenza del figlio, voglia appunto
impedirlo.
Ciascun
genitore potrà ovviamente opporsi a tale richiesta motivando le ragioni del
dissenso.
Il
tribunale dovrà decidere compiendo una serie di valutazioni finalizzate ad
assumere la soluzione più rispondente all’interesse del fanciullo.
A
tal fine, il giudice dovrà ascoltare entrambi i genitori nella ricerca di una soluzione consensuale
della questione. Ove questa non venga raggiunta, il giudice potrà nominare
un esperto (generalmente
uno psicologo) affinché, dopo aver ascoltato il minore
(generalmente sopra i 12 anni), rediga una relazione indicando la soluzione, a
suo avviso, più adeguata al caso.
Nell’assumere
la sua decisione, il giudice, inoltre, dovrà compiere una serie di valutazioni
meglio descritte in questo post: “Se un genitore chiede ditrasferirsi coi figli: quali criteri deve utilizzare il giudice?”.
Conseguenze
sotto il profilo civile
Se
però il trasferimento sia comunque attuato, il genitore che sia stato
forzatamente allontanato dal figlio potrà rivolgersi al giudice del luogo di
residenza abituale del minore affinché assuma gli opportuni provvedimenti a
riguardo.
Come
abbiamo detto poco sopra, l’allontanamento arbitrario costituisce una grave violazione
a principi
fondamentali in materia di affidamento, in conseguenza della
quale il giudice potrà decidere di:
Ø
modificare i provvedimenti in vigore, anche
tramite un’inversione dell’affidamento e/o collocamento dei figli (in favore del genitore
ingiustamente allontanato dalla prole) e, nei casi più gravi dichiarare la
decadenza dalla responsabilità genitoriale;
Ø
ammonire il
genitore inadempiente;
Ø
disporre a carico di quest’ultimo un risarcimento sia nei confronti del genitore leso che
della prole;
Ø
sanzionare il genitore con un’ammenda.
Conseguenze
sotto il profilo penale
Ci
sono poi situazioni in cui il trasferimento di residenza, attuato da uno dei
due genitori (in genere, ma non necessariamente, quello presso cui sono
collocati i figli in modo prevalente) in modo arbitrario (se non a volte anche
in modo ingannevole) può essere punito dalla legge penale.
Nell’ambito
dei delitti contro l’assistenza familiare, infatti, il codice penale disciplina
una serie di figure di reato che si caratterizzano proprio per la condotta
della sottrazione di minore al genitore che ne esercita la responsabilità
genitoriale (entrambi,
quindi, nei casi più frequenti in cui l’affido è condiviso).
Le
norme, nello specifico puniscono chiunque (e quindi anche uno dei genitori)
sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità su quest’ultimo.
La
legge, infatti, vuole tutelare da un lato il diritto del genitore alla libera e
piena esplicazione della funzione genitoriale e dall’altro quello della prole a
veder garantito il suo interesse a ricevere le cure e l’educazione da parte di
entrambi i genitori.
Dunque,
affinché la sottrazione del minore sia punita non rileva tanto il fatto che l’altro genitore sia
stato o meno avvertito del trasferimento ma che, nella pratica, egli sia posto
nella condizione di non poter esercitare appieno il proprio ruolo genitoriale a causa della distanza che si frappone tra
lui e il figlio.
È
sufficiente comunicare all’ex la nuova residenza?
Ciò
detto, pare evidente che la mera “comunicazione” del cambio di residenza al
genitore non collocatario (di cui all’art. 337 sexies cod. civ.) debba
intendersi riferita unicamente ai cambi di residenza (o domicilio) nell’ambito
dello stesso comune o,
in ogni caso, a distanze tali da non interferire sulla possibilità dell’altro
genitore di partecipare pienamente alla vita dei figli.
Ove
ciò non avvenga e il genitore attui un trasferimento del tutto arbitrario,
l’altro avrà pieno diritto di rivolgersi al giudice come sopra indicato.
Il consiglio
rimane in ogni caso quello di segnalare all’altro genitore – in spirito di
reciproca collaborazione e nel primario interesse dei minori – le subentrate
esigenze sempre prima di
attuare il cambio di residenza.
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