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venerdì 17 febbraio 2017

TRASFERIMENTO DI RESIDENZA CON I FIGLI DOPO LA SEPARAZIONE

Cambio di residenza del genitore separato insieme alla prole che abita con lui: quale la procedura se l’altro genitore non lo approva? Conseguenze civili e penali derivanti dal cambio di residenza attuato senza consenso dell’ex o del tribunale.

Quando da una relazione nascono dei figli, la separazione della coppia è molto spesso fonte di contrasti legati al luogo in cui i minori resteranno ad abitare. Non di rado, ulteriori conflitti scaturiscono dalla necessità del genitore collocatario (affidatario) della prole di trasferire la propria residenza in luogo diverso da quello stabilito nella separazione e magari lontano dal luogo di residenza del genitore non collocatario.
Spesso le motivazioni del trasferimento sono legate al bisogno di ritornare nella propria città d’origine per poter godere del maggior sostegno da parte della famiglia oppure sono connesse ad una proposta di lavoro che consentirebbe al genitore di realizzarsi anche sul piano professionale.
Il trasferimento insieme al figlio è lecito?
Che il cambio di residenza sia dettato da una necessità effettiva o da un semplice desiderio poco importa; ogni cittadino ha, infatti, il pieno diritto (garantito dalla nostra Costituzione) di libera circolazione e di scelta del luogo di residenza con lo scopo di realizzare le proprie aspirazioni lavorative e sociali, senza poter subire limitazioni da parte dell’autorità giudiziaria (fatta eccezione per quelle legate a motivi sanitari e di sicurezza).
Tale piena libertà, tuttavia, incontra dei limiti nel caso del genitore collocatario che intenda attuare il proprio trasferimento insieme ai figli. Il cambio di residenza del minore (anche detto “rilocazione”), appartiene, infatti, a quelle decisioni di maggior interesse che i genitori hanno il dovere di assumere di comune accordo proprio al fine di salvaguardare il benessere della prole.
I giudici hanno più volte sottolineato che “dovere primario di un buon genitore affidatario e/o collocatario è quello di non allontanare il figlio dall’altra figura genitoriale, quali che siano state le ragioni del fallimento del matrimonio.
Quando occorre l’accordo dei genitori?
Nel caso in cui un genitore, senza aver ottenuto il consenso dell’altro, trasferisca altrove la residenza insieme al figlio minore, egli viola perciò quelli che sono principi fondamentali in materia di affidamento, compiendo un atto illegittimo.
Ciò vale sia nel caso di affido condiviso che di affido esclusivo, in quanto, anche in tale secondo caso, i genitori hanno il dovere di adottare insieme le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quella della residenza abituale.
Come fare se l’altro genitore non da il consenso al cambio di residenza?
Nel caso in cui, pertanto, l’altro genitore non approvi la scelta dell’ex di trasferirsi, l’interessato dovrà presentare una specifica domanda al giudice del luogo di residenza abituale del figlio al fine di ottenere l’autorizzazione alla rilocazione del minore tramite la modifica delle condizioni della separazione, del divorzio o dei provvedimenti assunti riguardo a minori nati fuori dal matrimonio.
La medesima domanda potrà essere presentata anche dal genitore che, conoscendo l’intenzione dell’ex di attuare il cambio di residenza del figlio, voglia appunto impedirlo.
Ciascun genitore potrà ovviamente opporsi a tale richiesta motivando le ragioni del dissenso.
Il tribunale dovrà decidere compiendo una serie di valutazioni finalizzate ad assumere la soluzione più rispondente all’interesse del fanciullo.
A tal fine, il giudice dovrà ascoltare entrambi i genitori nella ricerca di una soluzione consensuale della questione. Ove questa non venga raggiunta, il giudice potrà nominare un esperto (generalmente uno psicologo) affinché, dopo aver ascoltato il minore (generalmente sopra i 12 anni), rediga una relazione indicando la soluzione, a suo avviso, più adeguata al caso.
Nell’assumere la sua decisione, il giudice, inoltre, dovrà compiere una serie di valutazioni meglio descritte in questo post: “Se un genitore chiede ditrasferirsi coi figli: quali criteri deve utilizzare il giudice?”.
Conseguenze sotto il profilo civile
Se però il trasferimento sia comunque attuato, il genitore che sia stato forzatamente allontanato dal figlio potrà rivolgersi al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché assuma gli opportuni provvedimenti a riguardo.
Come abbiamo detto poco sopra, l’allontanamento arbitrario costituisce una grave violazione a principi fondamentali in materia di affidamento, in conseguenza della quale il giudice potrà decidere di:
Ø modificare i provvedimenti in vigore, anche tramite un’inversione dell’affidamento e/o collocamento dei figli (in favore del genitore ingiustamente allontanato dalla prole) e, nei casi più gravi dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale;
Ø ammonire il genitore inadempiente;
Ø disporre a carico di quest’ultimo un risarcimento sia nei confronti del genitore leso che della prole;
Ø sanzionare il genitore con un’ammenda.
Conseguenze sotto il profilo penale
Ci sono poi situazioni in cui il trasferimento di residenza, attuato da uno dei due genitori (in genere, ma non necessariamente, quello presso cui sono collocati i figli in modo prevalente) in modo arbitrario (se non a volte anche in modo ingannevole) può essere punito dalla legge penale.
Nell’ambito dei delitti contro l’assistenza familiare, infatti, il codice penale disciplina una serie di figure di reato che si caratterizzano proprio per la condotta della sottrazione di minore al genitore che ne esercita la responsabilità genitoriale (entrambi, quindi, nei casi più frequenti in cui l’affido è condiviso).
Le norme, nello specifico puniscono chiunque (e quindi anche uno dei genitori) sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità su quest’ultimo.
La legge, infatti, vuole tutelare da un lato il diritto del genitore alla libera e piena esplicazione della funzione genitoriale e dall’altro quello della prole a veder garantito il suo interesse a ricevere le cure e l’educazione da parte di entrambi i genitori.
Dunque, affinché la sottrazione del minore sia punita non rileva tanto il fatto che l’altro genitore sia stato o meno avvertito del trasferimento ma che, nella pratica, egli sia posto nella condizione di non poter esercitare appieno il proprio ruolo genitoriale a causa della distanza che si frappone tra lui e il figlio.
È sufficiente comunicare all’ex la nuova residenza?
Ciò detto, pare evidente che la mera “comunicazione” del cambio di residenza al genitore non collocatario (di cui all’art. 337 sexies cod. civ.) debba intendersi riferita unicamente ai cambi di residenza (o domicilio) nell’ambito dello stesso comune o, in ogni caso, a distanze tali da non interferire sulla possibilità dell’altro genitore di partecipare pienamente alla vita dei figli.
Ove ciò non avvenga e il genitore attui un trasferimento del tutto arbitrario, l’altro avrà pieno diritto di rivolgersi al giudice come sopra indicato.
Il consiglio rimane in ogni caso quello di segnalare all’altro genitore – in spirito di reciproca collaborazione e nel primario interesse dei minori – le subentrate esigenze sempre prima di attuare il cambio di residenza.

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